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Rifiuti speciali

Utenze non domestiche - esclusione per produzione Rifiuti Speciali

Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via continuativa e prevalente un rifiuto speciale al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Superfici escluse

Attività agricole e connesse

Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.  

Attività industriali

Nel caso di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati,  o destinati alla successiva commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.


Superfici miste con produzione di Rifiuti Urbani  e speciali non assimilati

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie la percentuale indicata a fianco di ciascuna attività:

Tipo di attività svolta  Percentuale di superficie tassabile
Officine meccaniche, riparazioni auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto         40%
Macellerie e pescherie 40%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 40%
Tipografie 80%
Autocarrozzerie  30%
Produzione di ceramiche 60%
Attività di decorazione e molatura 80%
Falegnamerie 60%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 90%
Gommisti 20%
Calzaturifici 40%
Galvanotecnica e verniciature 60%
Lavanderie e laboratori fotografici 80%
Imprese artigiane del settore della chimica 20%
Imprese artigiane del settore del tessile 80%
Ospedali, case di cura e di riposo 60%
Cantine e frantoi  40%

 I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell’applicazione del tributo alla classe di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Adempimenti per beneficiare dell'esclusione / riduzione

Per fruire dell'esclusione prevista dai punti precedenti, gli interessati devono:

  1. Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali) distinti per codice CER;
  2. Perentoriamente entro la fine del mese successivo a quello stabilito dalle disposizioni statali per la presentazione delle comunicazioni ambientali, il produttore di rifiuti speciali deve presentare la documentazione comprovante l’avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell’anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge). La suddetta domanda deve essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale preposto, che provvede ad effettuare l'istruttoria e a comunicare l'esito al Servizio Entrate.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini suddetti, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente.

Fermo restando l’obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta al punto n. 2 non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall’art. 2135 c.c.