Tari - Tassa sui rifiuti
Dal 1 gennaio 2014 è stato istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il nuovo prelievo sui tributi denominato TARI che sostituisce il precedente tributo Tares. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Modulistica sia per utenze domestiche che non domestiche (per presentare dichiarazioni di inizio, cancellazione, variazione e richieste di agevolazioni)
- Regolamento TARI
- Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 23/04/2024 - Regolamento sulla Tassa dei Rifiuti 2024 - Modifiche
- Delibera della Giunta Comunale n. 177 del 06/06/2024 - Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024. Emissione degli avvisi bonari: Scadenze e modalità di pagamento
- Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2024 - Tariffe TARI 2024 - Approvazione
- Tariffe TARI anno 2024 - Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche
- Carta della qualità
Avvisi TARI anno 2024
Si avvisano i contribuenti che il recapito degli avvisi bonari di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) relativa all’anno 2024, per motivi non imputabili all’Ente, ha subito un ritardo. La consegna è prevista entro i prossimi 10 giorni.
Pertanto, il pagamento della prima rata effettuato oltre il termine di scadenza fissato al 31 luglio, non darà luogo ad alcun aggravio (interessi o sanzioni) per il contribuente. Ci scusiamo per il disguido.
Di seguito vengono riportate alcune informazioni.
- L'importo annuale del tributo dovuto dovrà essere versato in 4 rate aventi le seguenti scadenze:
- 31 luglio 2024
- 30 settembre 2024
- 30 novembre 2024
- 31 gennaio 2025
Gli importi delle prime tre rate sono stati calcolati sulla base delle tariffe applicabili per l’anno 2023, mentre la quarta rata corrisponde alla differenza tra la tassa dovuta per l’anno in corso, calcolata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2024, e gli importi emessi con la prima, la seconda e la terza rata.
- A decorrere dall’anno 2024 vengono applicate anche le disposizioni inerenti alle componenti perequative stabilite da ARERA con deliberazione n. 386/2023 del 03/08/2023, espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
a) componente UR1,a, pari a € 0,10 ad utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
b) componente UR2,a, pari a € 1,50 ad utenza, per la copertura di eventuali agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- Il versamento potrà essere effettuato senza spese, presso qualsiasi sportello bancario e postale.
- L’importo tiene conto delle variazioni del numero degli occupanti residenti registrate fino al 20/05/2024. Eventuali variazioni dei componenti del nucleo familiare, sia in aumento che in diminuzione, avvenute dopo tale data verranno conteggiate nella prossima elaborazione relativa all’anno 2025.
- Le riduzioni per rifiuti conferiti ai centri di raccolta applicate si riferiscono al periodo 12/05/2023 -11/05/2024.
Esenzioni /Agevolazioni e Riduzioni TARI
Di seguito vengono fornite informazioni in merito ad esenzioni, agevolazioni e riduzioni TARI previste dal regolamento vigente, sia per le utenze domestiche che non domestiche.
Pertanto Vi invitiamo a consultare attentamente il Regolamento TARI e il prospetto riepilogativo "Esenzioni/agevolazioni/riduzioni utenze domestiche e utenze non domestiche".
Per informazioni dettagliate La invitiamo a consultare le seguenti pagine:
Agevolazioni/esenzioni TARI utenze domestiche;
Agevolazioni TARI utenze non domestiche;
Riduzioni per attività agrituristiche (di cui alla L. 96/2006)
Ritardato o omesso pagamento TARI
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto, il comune provvede alla notifica del sollecito di versamento mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata, riportante le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica.
In caso di mancato pagamento del sollecito si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento con l’applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o versato tardivamente e degli interessi legali calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
Richiesta invio prossimi atti in formato elettronico
Nel caso in cui preferisca ricevere i prossimi avvisi di pagamento, eventuali solleciti, avvisi di accertamento in formato elettronico, La invitiamo a trasmettere al Servizio Entrate l'indirizzo e-mail e/o Pec, attraverso il modulo di seguito riportato: Richiesta atti in formato elettronico.
Presupposto Impositivo
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Chi deve pagare la TARI
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo della TARI si clicchi sulla seguente pagina: "Importo TARI da pagare - Modalità di calcolo"
Modalità di pagamento dall'estero
Per coloro che devono pagare la Tari dall'estero di seguito le coordinate bancarie del conto corrente di tesoreria:
Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN : IT07Y0103025300000005500111
Bic: PASCITM1PI0
Filiale: 5360 - SAN GIULIANO TERME
Indirizzo Filiale: LARGO PERCY BHISSE SHELLEY 4 - SAN GIULIANO TERME
Articolazione delle tariffe
La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.
Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
Dichiarazione di Inizio, Variazione e Cessazione del Possesso dell'Occupazione o della Detenzione
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre infatti presentare apposita dichiarazione.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare entro 90 giorni dall'inizio dell’occupazione o conduzione, ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio del possesso o detenzione di un immobile;
b) la cessazione del possesso o detenzione, trasferimento in altro Comune;
c) la variazione della superficie a suo tempo dichiarata ;
d) il cambiamento d’abitazione o trasferimento di sede dell’attività entro la città.
Per ulteriori informazioni in merito alla presentazione delle dichiarazioni suddette e per visualizzare la relativa modulistica si clicchi sulla seguente pagina "dichiarazioni".
Chi non deve pagare la TARI
Per visualizzare i casi in cui le superfici sono escluse da tassazione si visualizzi la seguente pagina: "casi di esclusione".
Esclusione per produzione di Rifiuti Speciali
Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via continuativa e prevalente un rifiuto speciale.
Per ulteriori informazioni in merito si clicchi sulla seguente pagina: "Rifiuti speciali".