Casi di esclusione
Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come titolo esemplificativo:
- le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
- la parte degli impianti sportivi in cui è svolta esclusivamente l’attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- edifici o loro parti adibiti esclusivamente all’esercizio del culto riconosciuto dallo Stato nonché i cimiteri;
- fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e regolare autorizzazione comunale o dichiarazione di inagibilità, fermo restando che il beneficio dell’esclusione è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo.
- le unità immobiliare adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (servizio idrico, fornitura di energia elettrica e di gas).
Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Inoltre sono escluse dal tributo:
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- Le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative. Per gli impianti di distribuzione di carburanti le aree adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e le aree scoperte occupate da aiuole, fioriere o simili, collocate per delimitare spazi di servizio o per veicolare il movimento degli autoveicoli;
- soffitte e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi oppure di misura inferiore a cm 150,00