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Bonus Facciate (Legge N. 160/2019 e smi)

POC – ASSIMILAZIONE ALLE ZONE A e ALLE ZONE B DI CUI Al DM 144/68 AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONI D’IMPOSTA DERIVANTI DAGLI INTERVENTI RICONDUCIBILI AL BONUS FACCIATE (LEGGE N. 160/2019 e smi)

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 9 settembre  2021 l'Amministrazione Comunale ha stabilito, per quanto di conseguenza, ai fini dell’applicazione della detrazione di imposta di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1-comma 219, (cosiddetto “bonus facciate”), la seguente assimilazione:

I seguenti edifici:

- edifici ricadenti in aree classificate come invarianti strutturali “Ville storiche” (art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC );

- edifici ricompresi nel Regesto n. 5 “Edifici esterni alle UTOE presenti fino al 1924-1928 con disciplina degli interventi ammessi” allegato alle Norme Tecniche di Attuazione

sono assimilabili a zona omogenea A, di cui al DM 1444/68, in quanto ricognitivi e normativi del patrimonio storico.

I seguenti edifici:

- gli edifici ricompresi nel Regesto n. 2 (sottoarticolazione 2B) “Regesto degli edifici interni alle UTOE con categorie degli interventi ammessi ricadenti in zona : Comparti a destinazione mista, C1, C2, D1, D2, E6, F4” allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del POC ;

- le aree facenti parte di comparti di espansione residenziale e comparti misti e PEEP ( art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC ); di cui sia stata completata l’attuazione in conformità alla Convenzione stipulata con relativo collaudo.

assimilabili a zona omogenea B, di cui al DM 1444/68, in quanto ricognitivi e normativi di edifici facenti parte di un patrimonio edilizio recente di completamento o comunque con caratteristiche funzionali e tipologiche analoghe

Modulistica (Det. Dir. n. 810 del 05.10.2021)

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