Bonus Facciate (Legge N. 160/2019 e smi)
POC – ASSIMILAZIONE ALLE ZONE A e ALLE ZONE B DI CUI Al DM 144/68 AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONI D’IMPOSTA DERIVANTI DAGLI INTERVENTI RICONDUCIBILI AL BONUS FACCIATE (LEGGE N. 160/2019 e smi)
Con la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 9 settembre 2021 l'Amministrazione Comunale ha stabilito, per quanto di conseguenza, ai fini dell’applicazione della detrazione di imposta di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1-comma 219, (cosiddetto “bonus facciate”), la seguente assimilazione:
I seguenti edifici:
- edifici ricadenti in aree classificate come invarianti strutturali “Ville storiche” (art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC );
- edifici ricompresi nel Regesto n. 5 “Edifici esterni alle UTOE presenti fino al 1924-1928 con disciplina degli interventi ammessi” allegato alle Norme Tecniche di Attuazione
sono assimilabili a zona omogenea A, di cui al DM 1444/68, in quanto ricognitivi e normativi del patrimonio storico.
I seguenti edifici:
- gli edifici ricompresi nel Regesto n. 2 (sottoarticolazione 2B) “Regesto degli edifici interni alle UTOE con categorie degli interventi ammessi ricadenti in zona : Comparti a destinazione mista, C1, C2, D1, D2, E6, F4” allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del POC ;
- le aree facenti parte di comparti di espansione residenziale e comparti misti e PEEP ( art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC ); di cui sia stata completata l’attuazione in conformità alla Convenzione stipulata con relativo collaudo.
assimilabili a zona omogenea B, di cui al DM 1444/68, in quanto ricognitivi e normativi di edifici facenti parte di un patrimonio edilizio recente di completamento o comunque con caratteristiche funzionali e tipologiche analoghe
Modulistica (Det. Dir. n. 810 del 05.10.2021)