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Rateizzazione avvisi di accertamento, atti di contestazione delle sanzioni e di ingiunzioni

Il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può disporre la ripartizione delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivi o atti di contestazione delle sanzioni, in rate mensili.
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Requisiti per fare la richiesta

Il Debitore deve essere in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.  Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisca il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti ricevuti pur consentendogli di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate sostenibili rispetto alla sua condizione economico-patrimoniale.

Tale condizione è dimostrata dal contribuente nel modo che segue:

a) per debiti fino a  euro 10.000,00 la richiesta di rateizzazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la condizione di difficoltà;

b) nel caso di importi superiori a euro 10.000,00
- per le persone fisiche  e per le ditte individuali l’importo richiesto deve superare complessivamente  la misura del 20% del valore ISEE in corso di validità alla data della domanda;
- per le imprese, l’importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 20% del risultato di esercizio riferito all’ultimo bilancio approvato.

Di seguito i moduli ”Richiesta di rateazione” e “Dichiarazione  situazione di temporanea e obiettiva difficoltà”.

Numero di rate concedibili

La retazione può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a  euro 100,00, secondo il  seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
b) da euro 100,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili,
c) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
d) oltre euro 20.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo delle sanzione per adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.

Ulteriori informazioni

Il Funzionario responsabile del tributo stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito. Provvede a comunicare l’esito entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, completa della necessaria documentazione. 

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni, da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione, è possibile determinare scadenze di versamento diverse. 

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. Ove il contribuente non provveda al versamento, si procederà alla riscossione forzata della somma dovuta. In caso di importo dovuto per avvisi di accertamento, il mancato pagamento delle rate comporta la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni. 

Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi legali nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che verranno corrisposti per intero contestualmente al pagamento della prima rata. 

La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l’importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore a Euro 200,00.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione, il Funzionario Responsabile o il soggetto concessionario concede al contribuente un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego per effettuare il versamento, trascorso il quale si procederà alla riscossione coattiva dell’importo dovuto, senza la definizione agevolata della sanzione e con la maggiorazione delle spese di riscossione. 

La presente disciplina si applica anche nelle ipotesi di avvisi di accertamento non ancora esecutivi nonché alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1 gennaio 2020.