Unioni civili
Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G. n.118) “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (cd. Legge Cirinnà).
Possono chiedere la costituzione dell'unione civile le persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire.
Non c’è obbligo di residenza nel Comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile. Le parti costituenti l’unione civile possono assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile. Tale scelta non modificherà le generalità delle parti.
Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nullaosta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Gli interessati possono consegnare il modulo di richiesta all’Ufficio di Stato Civile oppure inviarlo alla mail statocivile@comune.sangiulianoterme.pisa.it allegando copia dei documenti d’identità (nell'oggetto specificare "Unioni Civili").