Divorzi e separazioni personali
Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio Ufficio di Stato Civile
Procedura di negoziazione assistita da avvocati (art. 6 L. 162/2014)
Il coniuge che intende procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del divorzio può, attraverso il proprio avvocato, invitare l’altro a cercare una soluzione concordata.
Ciascuna parte deve essere assistita da uno o più avvocati di propria fiducia. L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, a cura degli avvocati, al procuratore della repubblica presso il tribunale competente, il quale quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli ulteriori adempimenti.
In presenza di figli minori, maggiorenni non autonomi economicamente, o incapaci, o portatori di handicap grave, il Procuratore della repubblica autorizza l'accordo di negoziazione se ritiene che esso risponda all'interesse dei figli. In caso contrario, lo trasmette (entro cinque giorni) al presidente del tribunale che fissa (entro trenta giorni) la comparizione delle parti davanti a sé.
Ottenuti i suddetti nullaosta o autorizzazioni, l'avvocato di parte è obbligato a trasmettere, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (nulla osta o autorizzazione), una copia autenticata dell'accordo stesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità dell'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Gli avvocati, coinvolti nella negoziazione assistita, devono inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di San Giuliano Terme: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta, o per presentazione diretta. L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.
Competenza
L'Ufficio di stato civile del San Giuliano Terme è competente a ricevere la convenzione se:
- è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
Forma della convenzione e tempi
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento. I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione che avverrà per sunto senza la riproduzione delle condizione pattuite.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale, e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di Stato Civile del modello destinatoall'Istat per la raccolta dei dati
Gli avvocati con la medesima pec di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall' Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n.17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015 ). I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.
Il Modello di raccolta dei dati è il Mod. SC6sd è pubblicato ai seguenti indirizzi:
- http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni
- http://demografiche.istat.it
I modelli sono disponibili anche sul sito del CNF, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno.
Accordo innanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12 L. 162/2014)
L'accordo innanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio può avvenire quando i coniugi non hanno in comune figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e sono d'accordo nel dividersi. In questo caso è possibile separarsi o divorziare o apportare modifiche alle condizioni di separazione o divorzio (compresa l'attribuzione, modifica o revoca dell'assegno periodico di mantenimento o dell'assegno divorzile) anche senza l’assistenza di un legale, con l'accordo davanti all’ufficiale dello stato civile del comune.
Questa procedura è attivabile alle seguenti condizioni:
- consenso di entrambi i coniugi; se uno di essi non vuole recarsi in comune, si deve ricorrere al tribunalee procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora leparti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio.
- assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
- assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).
N. B. Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato) o da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).
Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.
Come fare
La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del comune si svolge secondo le seguenti fasi e modalità:
- Comunicazione: entrambi i coniugi si presentano all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e compilano un modulo di domanda con il quale comunicano i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio;
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Tutte le richieste inerenti il matrimonio devono essere inviate a: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it oppure a protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it;
l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo acquisendo d’ufficio irelativi certificati (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato);
- Accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento al quale si presenteranno -personalmente e congiuntamente - entrambi i coniugi per rendere la dichiarazione per la separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento o per modificare le condizioni di separazione o divorzio; immediatamente dopo, l’atto contenente l’accordo viene compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile;
- L’ufficiale di stato civile stabilisce, quindi, un ulteriore appuntamento per la conferma dell’accordo (decorsi almeno trenta giorni dalla data dell’accordo), previo versamento nelle casse comunali di una somma di 16,00 euro;
- La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
- Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare.
Da questo momento la separazione consensuale/ lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.