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Casi particolari

Documenti necessari:

  • Tessera sanitaria / Codice fiscale per semplificare l'individuazione del soggetto nella banca dati (attraverso la lettura ottica del codice a barre). Si prega di verificare la corrispondenza tra i dati personali contenuti nella Tessera sanitaria e i dati personali contenuti nel documento scaduto;
  • Una fototessera a capo scoperto e con gli occhi ben visibili secondo gli standard ICAO (foto antecedenti 6 mesi alla data della richiesta non saranno accettate). In una delle seguenti modalità:
    • Su supporto cartaceo (presso la sede del Comune si trova una macchina fotografica automatica).
    • Su file tassativamente in formato png o jpg, con una risoluzione di almeno 400 dpi, una dimensione massima di 500 KB e solo su supporto USB;
  • In caso di primo rilascio per i cittadini appartenenti alla Comunità Europea occorre un documento valido di riconoscimento ( patente di guida, passaporto ecc. - carta d'identità del proprio paese per i cittadini comunitari), in mancanza del quale occorrono due testimoni muniti di documento di riconoscimento che identificano il richiedente dichiarando di conoscerlo. Per i cittadini stranieri extra Comunità Europea occorre il Passaporto e il Permesso di Soggiorno.
  • In caso di rinnovo occorre presentare l'ultima carta d'identità rilasciata dal Comune. Per i cittadini stranieri extra Comunità Europea occorre anche il Permesso di Soggiorno.

 

Status Chi può richiedere il documento
L’interdetto La richiesta della carta d’identità dovrà essere presentata dal tutore 
L’inabilitato Richiesta da parte dell’interessato assistito dal curatore al momento della dichiarazione circa l’assenza di cause ostative 
Il beneficiario di amministratore di sostegno Generalmente il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ha diritto ad ottenere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio senza necessità di alcun assenso da parte dell’amministratore, a meno che nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sia prevista l’assistenza necessaria o la rappresentanza da parte di questi 
Coloro che sono in stato di incapacità naturale E' possibile fare ricorso all’istituto dell’impedimento temporaneo della dichiarazione, per cui la richiesta di rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio e la relativa dichiarazione circa l’assenza di cause ostative possono essere effettuate dal coniuge, o in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado
Impossibilitati a firmare - Non vedenti

La persona impossibilitata a firmare potrà rendere verbalmente la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del documento valido per l’espatrio. 

Per la persona affetta da cecità congenita la Legge 3 febbraio 1975, n.18 stabilisce che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Tuttavia, il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione da altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia, oppure di fare redigere a questa l’atto medesimo.

La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo a essa le parole ” il testimone’’.