Casi particolari
Documenti necessari:
- Tessera sanitaria / Codice fiscale per semplificare l'individuazione del soggetto nella banca dati (attraverso la lettura ottica del codice a barre). Si prega di verificare la corrispondenza tra i dati personali contenuti nella Tessera sanitaria e i dati personali contenuti nel documento scaduto;
- Una fototessera a capo scoperto e con gli occhi ben visibili secondo gli standard ICAO (foto antecedenti 6 mesi alla data della richiesta non saranno accettate). In una delle seguenti modalità:
- Su supporto cartaceo (presso la sede del Comune si trova una macchina fotografica automatica).
- Su file tassativamente in formato png o jpg, con una risoluzione di almeno 400 dpi, una dimensione massima di 500 KB e solo su supporto USB;
- In caso di primo rilascio per i cittadini appartenenti alla Comunità Europea occorre un documento valido di riconoscimento ( patente di guida, passaporto ecc. - carta d'identità del proprio paese per i cittadini comunitari), in mancanza del quale occorrono due testimoni muniti di documento di riconoscimento che identificano il richiedente dichiarando di conoscerlo. Per i cittadini stranieri extra Comunità Europea occorre il Passaporto e il Permesso di Soggiorno.
- In caso di rinnovo occorre presentare l'ultima carta d'identità rilasciata dal Comune. Per i cittadini stranieri extra Comunità Europea occorre anche il Permesso di Soggiorno.
Status | Chi può richiedere il documento |
L’interdetto | La richiesta della carta d’identità dovrà essere presentata dal tutore |
L’inabilitato | Richiesta da parte dell’interessato assistito dal curatore al momento della dichiarazione circa l’assenza di cause ostative |
Il beneficiario di amministratore di sostegno | Generalmente il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ha diritto ad ottenere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio senza necessità di alcun assenso da parte dell’amministratore, a meno che nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sia prevista l’assistenza necessaria o la rappresentanza da parte di questi |
Coloro che sono in stato di incapacità naturale | E' possibile fare ricorso all’istituto dell’impedimento temporaneo della dichiarazione, per cui la richiesta di rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio e la relativa dichiarazione circa l’assenza di cause ostative possono essere effettuate dal coniuge, o in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado |
Impossibilitati a firmare - Non vedenti |
La persona impossibilitata a firmare potrà rendere verbalmente la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del documento valido per l’espatrio. Per la persona affetta da cecità congenita la Legge 3 febbraio 1975, n.18 stabilisce che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse. Tuttavia, il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione da altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia, oppure di fare redigere a questa l’atto medesimo. La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo a essa le parole ” il testimone’’. |