Accedi ai servizi

Manutenzione fossi, canali e terreni incolti

inserita il: 10/05/2023 12:51

Manutenzione fossi, canali e terreni incolti

Vi ricordiamo che con l'Ordinanza Dirigenziale n. 303 del 30 dicembre 2022 "Manutenzione fossi, canali - Manutenzione terreni incolti" si ordina:

1) a tutti i proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni che si attestano sulle fosse confinanti con strade pubbliche, di uso pubblico, vicinali, rurali e comunque delle fosse deputate alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche presenti sul territorio comunale - fatta eccezione del reticolo idraulico di competenza regionale - di provvedere alla manutenzione del reticolo idraulico in modo da garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, con particolare attenzione al periodo primaverile ed autunnale.

Allo scopo dovranno provvedere: (1a) allo sfalcio della vegetazione erbacea e arbustiva e alla rimozione degli alberi presente sulle sponde e sul fondo delle fosse; (1b) alla ricavatura delle fosse in modo da garantire il corretto deflusso delle acque; (1c) alla pulizia delle tubazioni sottostanti gli attraversamenti delle fosse; (1d) alla verifica dell’idoneità degli attraversamenti al corretto deflusso delle acque (la sezione della tubazione sottostante l’attraversamento, deve essere rapportata alla sezione della fossa). Qualora se ne riscontri l’inidoneità, si dovrà provvedere alla demolizione dell’opera e alla riqualificazione dell’alveo e delle arginature del fosso previo idoneo titolo abilitativo; qualora si voglia realizzare un nuovo attraversamento, si dovrà presentare al Comune specifica richiesta di autorizzazione; (1e). alla rimozione degli attraversamenti e di eventuali manufatti posati nell’alveo e/o sulle arginature dei fossi - correlati ai servizi per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e fibra -, che costituiscono ostacolo al corretto deflusso delle acque; (1f) a non arare o fresare i loro fondi ad una distanza inferiore di 50 cm dal ciglio del fosso interno alla proprietà, in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe.

2) a tutti i proprietari di terreni incolti, confinanti con agglomerati urbani e case sparse, di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea/arbustiva, per una fascia di metri 5 dal confine dell’edificio o del suo resede, in modo da garantire il decoro urbano ed evitare l’insorgenza di problematiche igienico sanitarie.

Sono fatte salve le disposizioni normative, circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii (Regolamento d’esecuzione), per l’esecuzione dei lavori che ingombrano la sede stradale.

Si avverte che:

1) la violazione al dispositivo della presente ordinanza comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: da € 173,00 a € 694,00 per le violazioni (singole o cumulative) di cui al punto 1a – 1b – 1c - 1f del dispositivo; da € 250,00 a € 1500,00 per le violazioni di cui al punto 1d del dispositivo;  € 125,00 a € 750,00 per le violazioni di cui al punto 1e del dispositivo; da € 75,00 a € 450,00 per le violazioni di cui al punto 2 del dispositivo. Nel caso in cui la fossa - o tratto di essa - su cui è stata accertata la violazione, risulti di proprietà di più ditte catastali, dovrà essere comminata una sola sanzione;

2) entro 90 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento. In caso di inottemperanza, i lavori saranno eseguiti d’ufficio con spese a carico degli inadempienti. Il Servizio di Polizia Municipale di San Giuliano Terme, le Forze di Polizia e chiunque ne abbia la legittima competenza e conoscenza, è incaricato di garantire il controllo sull’osservanza del presente provvedimento, informando questa Amministrazione di ogni fatto di rilievo.

TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA