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Manutenzione fossi, canali - manutenzione terreni incolti

inserita il: 05/01/2023 21:55

Manutenzione fossi, canali - manutenzione terreni incolti

Contestualmente alla relativa ordinanza dirigenziale, a seguito delle motivazioni espresse nel testo integrale del provvedimento, si ordina: 

1. a tutti i proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni che si attestano sulle fosse confinanti con strade pubbliche, di uso pubblico, vicinali, rurali e comunque delle fosse deputate alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche presenti sul territorio comunale - fatta eccezione del reticolo idraulico di competenza regionale - di provvedere alla manutenzione del reticolo idraulico in modo da garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, con particolare attenzione al periodo primaverile ed autunnale. Allo scopo dovranno provvedere:
1a. allo sfalcio della vegetazione erbacea e arbustiva e alla rimozione degli alberi presente sulle sponde e sul fondo delle fosse;
1b. alla ricavatura delle fosse in modo da garantire il corretto deflusso delle acque;
1c. alla pulizia delle tubazioni sottostanti gli attraversamenti delle fosse;

1d. alla verifica dell’idoneità degli attraversamenti al corretto deflusso delle acque (la sezione della tubazione sottostante l’attraversamento, deve essere rapportata alla sezione della fossa). Qualora se ne riscontri l’inidoneità, si dovrà provvedere alla demolizione dell’opera e alla riqualificazione dell’alveo e delle arginature del fosso previo idoneo titolo abilitativo; qualora si voglia realizzare un nuovo attraversamento, si dovrà presentare al Comune specifica richiesta di autorizzazione;

1e. alla rimozione degli attraversamenti e di eventuali manufatti posati nell’alveo e/o sulle arginature dei fossi - correlati ai servizi per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e fibra -, che costituiscono ostacolo al corretto deflusso delle acque; 1f. a non arare o fresare i loro fondi ad una distanza inferiore di 50 cm dal ciglio del fosso interno alla proprietà, in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe.  

2. a tutti i proprietari di terreni incolti, confinanti con agglomerati urbani e case sparse, di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea/arbustiva, per una fascia di metri 5 dal confine dell’edificio o del suo resede, in modo da garantire il decoro urbano ed evitare l’insorgenza di problematiche igienico sanitarie;

Ulteriori informazioni sono reperibili dal testo dell'ordinanza.