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Nuova IMU - Anni precedenti

IMU 2021 - Informazioni sul pagamento

Riferimenti Normativi:

Scadenze di pagamento: 

  • Acconto: 16 giugno 2021
  • Saldo: 16 dicembre 2021

Obbligati al pagamento: Possessori, di diritto, di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
Non sono esenti: immobili utilizzati come prima casa inquadrati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli)

Esonerati: Proprietari di immobili adibiti a abitazione principale e equiparati (per esempio, immobili posseduti dai dipendenti del comparto sicurezza, alloggi sociali), con le relative pertinenze.

Pagano in misura ridotta: La normativa Imu prevede diverse tipologie di agevolazioni che comportano un pagamento ridotto. Per esempio, per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado (riduzione della base imponibile del 50%)  e per quelli locati a canone concordato (riduzione del 25%).
La riduzione del 50 per cento della base imponibile si applica, inoltre, agli immobili di interesse storico e artistico, nonché ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, ma solo per il periodo dell'anno durante il quale si trovano in questo stato. 

Pagamento prima rata (acconto per l'anno 2021) scadenza: 16/06/2021. Calcolo: pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU 2020.

Aliquote IMU  Anno 2021

  • abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative    pertinenze: aliquota pari allo 0,6 per cento - Detrazione pari ad € 200,00;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 per cento;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,0 per cento;
  • fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
  • fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
  • terreni agricoli: aliquota pari al 1,06 per cento;
  • aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento;
  • abitazioni locate a titolo di abitazione principale a canone concordato, di cui alle legge 431/1998 e s.m.i., fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di abitazione principale e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento al comma 741 lett. b) della legge 160/2019 e all'art. 5 del regolamento sull'IMU:  aliquota pari allo 0,76 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio e copia del contratto completo, nel caso di contratto non assititito, dell'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo dello stesso alle disposizioni di cui alla suddetta legge e a quanto stabilito dal D.M. 16 gennaio 2017. Per il modulo si veda l'apposita sezione "Modulistica IMU"
  • unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) che la utilizzino come abitazione principale, ai sensi del comma 741 lett. b) della legge 160/2019 e all'art. 5 regolamento sull'IMU, comprese le pertinenze della stessa purchè classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria catastale: aliquota pari allo 0,95 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per il modulo si veda l'apposita sezione "Modulistica IMU".
  • unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri), direttamente e interamente utilizzata dal proprietario o dal titolare di usufrutto/uso, per lo svolgimento del proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale: aliquota pari allo 0,95 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per il modulo si veda l'apposita sezione "Modulistica IMU".

Esenzioni acconto IMU anno 2021

  • Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sono esenti per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta. (D.L. 104/2020)

  • Immobili adibiti a: a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili  rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. (Articolo 1, comma 599, legge 178/2020). Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola               secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.
  • Immobili posseduti dai soggetti passivi che si trovano nelle condizioni per fruire del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del medesimo Dl 41/2021. Anche in questo caso, è stabilito che l’agevolazione è condizionata alla coincidenza tra soggetto passivo Imu e gestore dell’attività penalizzata.

Si ricorda l'obbligo di dichiarazione entro il 30/06/2021 per gli immobili che hanno beneficiato dell’esenzione Imu da Covid nel 2020. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla sezione : Dichiarazioni IMU posta di seguito

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Oltre alle assimilazioni all'abitazione principale previste dal comma 741 della legge 160/2019, si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione. 

Residenti all'estero già pensionati 

Sono obbligati a pagare solo la metà dell'Imu dovuta su un immobile posseduto in Italia, nella qualità di proprietari o usufruttuari, purché abbiano lo status di pensionati nei paesi di residenza. Il beneficio sociale è concesso a coloro che abbiano maturato una pensione in stati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La riduzione dell'imposta municipale si applica a un solo immobile purché non locato o dato in comodato. L'articolo 1, comma 48, della manovra di Bilancio 2021 (legge 178/2020) riconosce da quest'anno un trattamento agevolato per i pensionati residenti all'estero, sebbene diverso rispetto a quanto stabilito in passato. Il beneficio sociale, però, come recita letteralmente la norma, è destinato solo ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, «residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia». La riduzione è circoscritta solo a coloro che risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Per esempio, se un contribuente risiede all'estero e percepisce una pensione erogata dallo stato italiano non ha diritto a fruirne.

Calcolatore Anutel IMU 2023

Attenzione: il calcolatore rappresenta un ausilio per il calcolo del tributo e per la corretta compilazione del modello di pagamento (F24). Si tenga presente in ogni caso che la disciplina concernente i versamenti IMU è dettata dalla Legge oltre che dalle delibere comunali di approvazione dei rispettivi Regolamenti, aliquote e detrazioni. Pertanto, nel caso vi siano dubbi sulle modalità di calcolo, si invita a contattare l'ufficio. 

Ravvedimento operoso IMU

In caso di pagamento oltre le scadenze di Legge il contribuente può sanare la propria posizione pagando una piccola sanzione in base al numero di giorni di ritardo. Ulteriori dettagli Ravvedimento Operoso

Consultando le pagine seguenti è possibile avere approfondimenti in merito a singoli aspetti della norma suddetta: