Dichiarazione convivenza di fatto
La Legge n. 76/2016 prevede anche la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di San Giuliano Terme, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
L’Ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze:
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie | In caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari |
Successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto | Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale |
Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario | Ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia |
Diritti inerenti alla casa di abitazione | Diritti del convivente nell’attività di impresa |
In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite |
La Cancellazione di una Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
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D’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di San Giuliano Terme di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
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Su richiesta di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
Sottoscrizione di un CONTRATTO DI CONVIVENZA: Disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
- In presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- In mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
- Se una delle parti è minorenne;
- Se una delle parti è interdetta giudizialmente;
- In caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
- Accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio.
- Recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
- Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
- Morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.