Modalità di versamento - Casi particolari
La Circolare Mef n. 1/DF del 18/03/2020 ha dato alcune risposte a casi particolari relativamente al pagamento dell'acconto 2020
Di seguito riportiamo alcuni casi:
Acconto 2020 - Immobile ceduto nel corso del 2019
Deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo. Tale soluzione appare del resto in linea con il criterio adottato dal Legislatore a regime per il versamento dell’acconto, presente nello stesso comma 762 laddove prevede che il “versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente”.
Acconto 2020 - Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020
Il contribuente deve versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762.
Acconto 2020 - Immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019
Nell’ipotesi in cui il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione, egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime:
- Nel primo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile soggetto a tributo nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello escluso nel 2020.
- Nel secondo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile soggetto a tributo nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile escluso nel 2019.
Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto.