Base imponibile
Nuova IMU (Legge 160/2019) base imponbile
Fabbricati (Comma 745)
Valore =
- rendita catastale vigente al 1/1 dell’anno di imposizione
- rivalutata del 5 %
- applicazione seguenti moltiplicatori:
Categoria catastale | Moltiplicatore |
---|---|
Gruppo catastale A , e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10 | 160 |
Gruppo catastale B e categorie C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 | 80 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 | 80 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale Gruppo D, esclusi D/5 | 65 |
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 | 55 |
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori dalla data di utilizzo di fatto (se antecedente)
Aree Fabbricabili (Comma 746)
Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:
- alla zona territoriale di ubicazione,
- all'indice di edificabilita',
- alla destinazione d'uso consentita,
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di
- utilizzazione edificatoria dell'area;
- di demolizione di fabbricato;
- di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
La base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
Terreni agricoli (Comma 746)
Terreni agricoli e non coltivati.
Valore =
- Reddito dominicale catastale vigente al 1/1 dell’anno di imposizione;
- rivalutato del 25 %;
- applicazione moltiplicatore 135