Voto elettori non deambulanti
Il Sindaco rende noto
che, a norma della legge 15-1-1991, n. 15, come modificata dall'art. 8 della legge 4-8-1993,
n. 277, gli elettori non deambulanti, qualora siano iscritti in una sezione elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune la cui sede sia priva di barriere architettoniche.
Gli elettori, di cui trattasi, dovranno recarsi nel seggio prescelto muniti della tessera elettorale e di una attestazione medica rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente per guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Tutti i seggi sono accessibili ed attrezzati per il voto dei non deambulanti