Testo della Legge costituzionale
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». (19A06354) (GU n.240 del 12-10-2019)
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e' sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » e' sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art. 2.
(Numero dei senatori)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e' sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e' sostituita dalla seguente: « tre »;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».
Art. 3.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».
Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.