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Divieto di custodia dei cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente

inserita il: 04/08/2022 16:14

Divieto di custodia dei cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente

Visto il Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)”;

Visto in particolare, l’Allegato A del sopra citato regolamento che prevede che la detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; 

Considerato che il territorio regionale è stato ed è tutt’ora interessato da numerosi incendi che hanno causato il decesso  e la sofferenza di animali d'affezione  quale conseguenza dell’impossibilità di predisporre la loro tempestiva evacuazione in occasione emergenziale  e che pertanto risulta necessario derogare a quanto previsto dall’art. 2 dell’allegato A al Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R, in applicazione dell’art. 5 della L.R. 59/2009  vietando la detenzione dei cani alla catena; Ritenuta la necessità di emanare un provvedimento a tutela della salute e incolumità degli animali d’affezione, in modo da ridurre i rischi per l’incolumità derivanti dall’elevato rischio di incendi, fenomeno naturale e indotto dall’uomo comunque facilmente prevedibile nel corso della stagione estiva, come accertato dalle statistiche  e dagli eventi da ultimo verificatesi nel territorio toscano;

Il Presidente della Giunta Regionale ha emanato l'Ordinanza n. 7 del 3 agosto 2022  che dispone il divieto di custodia dei cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente, fino al 30 Settembre 2022.

Il testo integrale dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 3 agosto 2022.pdf