Abbruciamenti, nuove disposizioni
inserita il: 03/02/2023 14:44
[Articolo modificato a seguito revoca Ordinanza Dirigenziale 30/2023]
Vi informiamo che è stata pubblicata l'Ordinanza Dirigenziale numero 33/2023 "Abbruciamento di residui vegetali - Misure di prevenzione rischio incendi boschivi - Revoca ordinanza n. 34/2017 e n. 30/2023". Con l'entrata in vigore del provvedimento sono revocate le ordinanze n. 34/2017 e n. 30/2023.
Nel periodo non a rischio di incendi l'abbruciamento dei residui vegetali, sia nelle zone di cui all'art. 59, comma 1, lettera c) del Regolamento forestale che nella aree al di fuori di esse, è così disciplinato [punto 1 dell'ordinanza]:
- l'abbruciamento deve essere effettuato, in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
- l’abbruciamento deve essere effettuato entro 250 metri dal luogo di produzione, a distanza superiore a 30 metri dalle abitazioni adiacenti diverse da quelle del richiedente e a distanza superiore a 25 metri da strade pubbliche;
- il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno (lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti);
- le operazioni devono essere attuate in presenza di almeno di 2 persone, di cui una maggiorenne, che sorveglino costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verifichino l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
- l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;
- l’abbruciamento dovrà rispettare il seguente orario: periodo ottobre - aprile: dall’alba sino alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; periodo maggio - giugno: dall’alba sino alle ore 11.00.
Quanto sopra è valido salvo eventuali dichiarazioni di periodo a rischio incendi da parte degli Enti competenti.
Ai sensi dell’art. 66, comma 6 del Regolamento Forestale, per gli abbruciamenti dei residui vegetali che avvengono in area montana esterna alle aree boscate, deve essere presentata al Comune la preventiva comunicazione delle attività di abbruciamento. Si intende per area montana esterna alle aree boscate, quella posta ad est delle viabilità sottoelencate, partendo dal confine nord verso il confine sud del territorio comunale e precisamente: Strada Regionale Toscana (SRT) 12 – Abetone Brennero; via XX Settembre; Largo Shelley;Via Niccolini; Strada Provinciale 30 del Lungomonte pisano [punto 2 ordinanza].
Si ordina ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, di provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità [punto 3 ordinanza].
Si ricorda che nei periodi non a rischio, gli abbruciamento di stoppie di cereali o altri abbruciamenti diffusi, non concentrati in cumuli è disciplinato dall’art. 66 commi 4b e 5d del Regolamento Forestale, come segue:
- nelle aree di cui all’art. 59, comma lett c, non sono consentiti gli abbruciamenti diffusi, quali l' abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo;
- nelle aree al di fuori di quelle di cui all’art. 59, comma 1 lett c, sono possibili gli abbruciamenti di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli. In assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell' abbruciamento.
Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi.
Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni agli obblighi di cui al punto 1 del presente provvedimento; pagamento di una somma minima di euro 25,00 e massima di euro 150,00, per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente provvedimento; pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 3 del presente provvedimento; e delle sanzioni penali, previste dalle normative sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
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