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Accreditamento di Strutture e Servizi nel Sistema Sociale Integrato

La legge regionale n. 82/2009 disciplina l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio sanitaria.

Per accreditamento istituzionale si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra citata che attengono all’intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.


L’ACCREDITAMENTO PUÒ ESSERE RICHIESTO:

  1. dalle strutture pubbliche e private individuate dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento – il procedimento di accreditamento è di competenza della Regione ;
  2. dai soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona – il procedimento è di competenza del Comune dove i soggetti hanno la sede operativa;
  3. dagli operatori individuali per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (assistente familiare) – il procedimento è di competenza del Comune dove i soggetti sono domiciliati.

 

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI:

Per richiedere al Comune di San Giuliano Terme l'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona è necessario compilare e sottoscrivere a norma di legge la specifica istanza di accreditamento, allegando alla stessa, con riferimento alla L.R. 82/2009, al Regolamento approvato con DPGR 11 agosto 2020 86/R e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/3/2021 e n. 289 del 22/3/2021, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e quella relativa al possesso dei requisiti specifici in relazione alla tipologia di servizio erogato.

Le istanze rivolte al Comune di San Giuliano Terme devono essere redatte attraverso il Portale Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Autoverifica dell' attività svolta e dei risultati raggiunti.

I soggetti accreditati per l' erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ai sensi dell' art.8 della L.R. 82/2009, entro un anno dall' accreditamento e successivamente con periodicità annuale, devono effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

L'autoverifica viene effettuata inviando al Comune, dopo averla compilata e sottoscritta, la specifica modulistica (Allegato E- DGRT 245/2021 per i servizi di assistenza domiciliare; Allegato F- DGRT 289/2021 per gli altri servizi alla persona) approntata dalla Regione Toscana. L'autoverifica deve essere inviata al Comune di San Giuliano Terme attraverso il Portale Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), raggiungibile dalla Home page della presente rete civica, nella sezione Servizi On line.

 

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE OPERATORE INDIVIDUALE – ASSISTENTE FAMILIARE

Per richiedere al Comune di San Giuliano Terme l'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona è necessario compilare e sottoscrivere a norma di legge la specifica istanza di accreditamento, allegando alla stessa, con riferimento alla L.R. 82/2009, al Regolamento approvato con DPGR 11 agosto 2020 86/R e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/3/2021 e n. 289 del 22/3/2021, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti specifici in relazione alla tipologia di servizio erogato.

Per il solo servizio di assistenza domiciliare erogato da operatori individuali (assistente familiare) non è richiesta la compilazione del doppio modulo dei requisiti (generali e specifici), avendo la Regione Toscana previsto un unico modulo contenente tutti i requisiti richiesti.

Le istanze rivolte al Comune di San Giuliano Terme devono essere redatte attraverso il Portale Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Ai sensi dell' art. 8 della L.R. 82/2009, gli operatori individuali che erogano servizio di assistenza domiciliare ex art. 7 c. 2 L.R. 82/2009 non sono tenuti all' autoverifica.

 

REGIME TRANSITORIO
L' art. 13 L.R. 82/2009 stabilisce che le strutture e i servizi già accreditati al momento dell' approvazione delle delibere n. 245 e 289 sopra richiamate si adeguino entro un anno dall' approvazione stessa ai requisiti generali e ai requisiti specifici contenuti nella nuova normativa.

L'avvenuto adeguamento deve essere comunicato entro il medesimo termine alla Regione (strutture) o al Comune (servizi) a pena di decadenza.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge R.T n. 82/2009

- Regolamento Giunta R.T. 86/R 2020

- Delibera Giunta R.T. 245/2021

- Delibera Giunta R.T. 289/2021

- Decreto Dirigenziale R.T. 4980/2021