IMU
IMU anno di imposta 2019
Guida Imu
Modulistica
Regolamento IMU
Delibera C.C. n. 21 del 29/04/2016 - Aliquote IMU anno 2016 (Non modificate per cui valevoli anche per l'anno 2019)
Scadenze pagamento IMU anno 2019: acconto 17/06/2019 (il 16 giugno, scadenza di legge, è domenica)- saldo 16/12/2019
Aliquote IMU valevoli per l'anno 2019
- aliquota di base: 1,06 per cento;
- aliquota per abitazione principale “di lusso” (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze: 0,6 per cento;
- aliquota abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado: 0,76 per cento;
- aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (madre/padre – figlia/o; figlia/o – padre/madre) che la utilizzino come abitazione principale ai sensi dell’’art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011, comprese le pertinenze della stessa purchè classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per categoria catastale: 0,95 per cento;
- aliquota unità immobiliare classificata nelle categorie C/1 (negozi e botteghe) e/o C/3 (laboratori per arti e mestieri) direttamente e interamente utilizzata dal proprietario, o dal titolare del diritto di usufrutto/uso, per lo svolgimento di proprio lavoro autonomo, anche in forma imprenditoriale: 0,95 per cento. Ai fini dell'applicazione della presente aliquota il contribuente deve presentare, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti.
- aliquota per fabbricati produttivi del gruppo catastale D: 1,06 per cento (0,76% Stato + 0,3% incremento comune)
30/06/2019 - Scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2018
Con l’art. 10, comma 4, lettera a), del D.L. 35 dell’8/04/2013 il legislatore ha fissato il termine di presentazione della dichiarazione IMU al 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce.
Pertanto i contribuenti soggetti all’obbligo dichiarativo per l’anno d’imposta 2018 dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 30/06/2019.
Dopo tale data potranno comunque presentare la dichiarazione nei successivi 90 giorni, avvalendosi del ravvedimento operoso.
La dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando il modello ministeriale. I modelli sono disponibili anche sul sito: www.finanze.gov.it in versione PDF editabile.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le istruzioni ministeriali indicano in quali casi sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione.
Attenzione: ai fini dell’applicazione di alcune agevolazioni (ad esempio: militari, immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, beni merce) la legge ha previsto l’obbligo, a pena di decadenza dall’agevolazione stessa, di presentazione tempestiva della dichiarazione IMU.
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado
Per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè, genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale esistono due tipi di agevolazioni, una introdotta dalla della Legge n. 208 del 27.12.2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) e l’altra introdotta dal Comune di San Giuliano Terme nel 2015 e confermata anche per l’anno in corso, con deliberazione C.C. n. 21 del 29/04/2016. Di seguito i dettagli.
1. Il comma 10 della Legge di stabilità interviene in materia di Imu sugli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè, genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. Quindi dal 2016 per l’immobile non accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e dato in comodato d’uso a figli o ai genitori che lo utilizzano come abitazione principale, spetta ex lege la riduzione al 50% della base imponibile.
Per aver diritto al beneficio, è richiesto che:
Il contratto di comodato sia registrato.
Il comodante possieda un solo immobile in Italia oppure oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune, solo un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente presentando la dichiarazione Imu.
Sono sorti dubbi interpretativi in merito alla portata della norma di favore laddove si richiede che il comodante possieda “un solo immobile” in Italia e cioè se con tale locuzione il Legislatore abbia inteso riferirsi all'immobile in senso lato con la conseguenza che il possesso, ad esempio, di un terreno agricolo o di un negozio, impedisce il riconoscimento dell’agevolazione oppure al solo immobile a uso abitativo. A questo proposito, Il Mef nella risoluzione n. 1/DF di febbraio 2016 ha precisato che la disposizione in oggetto si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione.
Le considerazioni sin qui svolte valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.
Per ulteriori dettagli in merito ai requisiti richiesti per beneficiare della presente agevolazione e per le modalità di registrazione del contratto di comodato, si veda la suddetta risoluzione n. 1/DF/2016 del Ministero dell’economia e della Finanze.
2. Il Comune di San Giuliano Terme come già stabilito per il 2015, anche per l’anno in corso ha confermato un aliquota agevolata pari al 9,50 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (madre/padre – figlia/o; figlia/o – padre/madre) che la utilizzino come abitazione principale comprese le pertinenze della stessa purchè classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Ai fini dell’applicazione della aliquota ridotta il soggetto passivo deve presentare, perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La presente agevolazione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché agli immobili con rendita catastale superiore ad € 1.500,00. Il limite di cui sopra è riferito alla rendita catastale della sola unità abitativa. Eventuali variazioni soggettive e/o oggettive devono essere dichiarate perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno di imposta. Non è valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente presentata in passato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
I commi 53 e 54 della legge di stabilità prevedono che l'Imu sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati con contratto concordato previsto dalla legge 431/1998.
Si comunica che in data 22 ottobre 2018 è stato firmato l'Accordo territoriale per i contratti di locazione agevolati e transitori relativo al Comune di San Giuliano Terme (Comune prot. N°39356 del 22-10, Regione Toscana prot. 492696 del 23-10).
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n . 431 è possibile beneficiare di una delle agevolazioni di seguito indicate.
A) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota pari al 10,60 per mille è ridotta al 75 per cento (L. 28/12/2015 n. 208 art. n. 1 comma 53).
B) Il Comune di San Giuliano Terme nel 2016 ha confermato l’aliquota agevolata IMU pari allo 7,60 per mille per le abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di “abitazione principale” e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa sull’IMU, l'imposta determinata applicando l'aliquota pari al 7,60 per mille è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31.12 dell’anno di imposta, apposita dichiarazione e copia del contratto (Art. 6 del Regolamento dell’IMU approvato con Delibera C.C. n. 21 del 29/04/2016).
Pertanto per chi possiede i requisiti previsti dal nostro ente pagherà il 75 per cento di quanto dovuto calcolato applicando l'aliquota agevolata (7,60 per mille). Coloro che invece non rispettano i parametri comunali pagheranno il 75 per cento di quanto dovuto applicando l'aliquota ordinaria (10,60 per mille).
Le dichiarazioni presentate ai fini IMU per beneficiare delle aliquote agevolate introdotte dal Comune di San Giuliano Terme (es. comodato, contratto concordato, …..) restano valide anche per gli anni successivi, purchè il soggetto passivo sia ancora in possesso dei requisiti necessari e purché siano rimasti inalterati il locatario/comodatario, i dati catastali relativi all'immobile e il soggetto passivo.
Esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
L’imposta municipale propria non si applica ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (L. 28/12/2015 n. 208 art. n. 1 comma 13). I titolari di terreni che non hanno i requisiti per fruire dell'esenzione, sono ovviamente tenuti al pagamento del tributo.
Aree fabbricabili
La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale dell’area in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, al’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Con l'articolo 3, comma 3, del regolamento IMU, restano confermati i valori di riferimento stabiliti ai fini ICI con deliberazione G.C. n. 24 del 7/02/2007. Con l’avvento dell'IMU, i valori di riferimento stabiliti dal Comune rappresentano l’espressione di un orientamento per la determinazione della base imponibile (e per l’attività di accertamento svolta dall'ufficio tributi) e non più una forma di autolimitazione del potere di accertamento comunale come avveniva per l’ICI.
Per visualizzare i valori delle aree fabbricabili si clicchi sul seguente link: Aree fabbricabili - Valori
Richiesta informazioni e sportello IMU
Presso il Palazzo "C" posto in Via G.B. Niccolini, 36 - San Giuliano Terme, al piano terra,è attivo uno Sportello IMU-TASI, con personale della U.O. Entrate, a disposizione dei contribuenti per informazioni, chiarimenti e rilascio/ritiro modulistica. Tale sportello informativo è aperto al pubblico il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Oppure i contribuenti possono contattare telefonicamente l'ufficio, il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, ai seguenti numeri di telefono: 050/819336 -334 -362 -373.
Nei giorni di chiusura dello Sportello IMU-TASI i cittadini possono protocollare eventuali istanze/dichiarazioni presso l'Ufficio Protocollo, durante il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Attenzione: i contribuenti tenuti al pagamento dell'IMU che non abbiano provveduto a versare l'acconto o il saldo possono regolarizzarsi tramite il ravvedimento operoso. Per ulteriori informazioni si clicchi su "Ravvedimento operoso"
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