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Riduzioni 50%

Riduzione della base imponibile del 50% (Legge n. 160/2019 comma 747)

 La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. 

A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni, sempre che lo stato di inagibilità o inabitabilità non sia superabile con interventi di manutenzione:

a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;
b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo totale o parziale;
c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.   

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

 Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
L’omissione di uno degli adempimenti di cui al punto sopra comporta il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, semprechè le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.


c) unità immobiliari, concesse in comodato alle seguenti condizioni (tutte): 

  • Concesse a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
  • No categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
  • il contratto sia registrato; 
  • il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia; 
  • il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato 
  • si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.