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TASI anno 2016

Richieste informazioni e sportello TASI

Presso il Palazzo Comunale (Via Niccolini, 25 - San Giuliano Terme) è attivo uno Sportello IMU-TASI, con personale della U.O. Entrate, a disposizione dei contribuenti per informazioni, chiarimenti e rilascio/ritiro modulistica. Tale sportello informativo è aperto al pubblico il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30,  il giovedì e il venerdì  dalle 8.30 alle 12.30.  Numero di telefono dello sportello: 050/819282 si precisa che tale numero è  attivo solo durante l'orario di apertura al pubblico.

Nei giorni di chiusura dello Sportello IMU-TASI i cittadini possono:

  •     protocollare eventuali istanze/dichiarazioni presso l'Ufficio Protocollo, durante il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
  •     contattare l'ufficio telefonicamente facendo i seguenti numeri: 050 819 373 - 050 819 334 - 050 819 336 - 050 819 285.

Novità TASI anno 2016 - esenzione principale e ipotesi di assimilazione

L’abitazione principale (si considera tale l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente), dopo essere stata esentata dall’Imu (l’imposta municipale sugli immobili) a partire dal 2014, da quest’anno è esentata anche dalla Tasi.

L’esonero, sancito dal comma 14 della Stabilità 2016, è riconosciuto esclusivamente agli immobili con destinazione abitativa accatastati in una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e alle relative pertinenze. In relazione a queste ultime, ricordiamo che si tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte); l’esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) sono trattate come “altri fabbricati” e quindi dovranno pagare l'IMU.

La TASI non si applica altresì a tutte le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale e precisamente:

  •     alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  •     ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  •     alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  •     ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comme 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
  •     a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per ulteriori dettagli cliccare il seguente link "Esenzione TASI pensionati AIRE"
  •     il Comune di San Giuliano Terme ha, inoltre, considerato direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 

Il comma 14 della L. 208/2015, infatti, riscrive il comma 669 della L. 147/2013 prevedendo che «il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Se invece si tratta di un'abitazione appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 o A/9, il contribuente dovrà corrispondere l'IMU beneficiando dell'aliquota agevolata e della detrazione prevista. 

Aliquote TASI

Poiché il Comune di San Giuliano Terme aveva deliberato, per gli anni 2014 e 2015, l'applicazione della TASI per le sole abitazioni principale e per i fabbricati rurali ad uso strumentale, stabilendo, invece, aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie, dal 2016 la TASI risulta essere dovuta solo per i fabbricati rurali strumentali applicando l'aliquota pari all'1 per mille - Codice-tributo TASI: 3959.

  

Pagine dedicate alla TASI 2015 (saldo)

Pagine dedicate alla Tasi 2015 (acconto)

Pagine dedicate alla TASI 2014